LEGGE 4 / 2013

(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg )

Dal Sito del Ministero dello sviluppo Economico:

Le sezioni

L’elenco è distinto in tre sezioni:

  • Associazioni che non rilasciano l’attestato di qualità dei servizi

    Si tratta di quelle associazioni professionali che possiedono i requisiti fondamentali previsti dalla legge, ma non intendono autorizzare i propri iscritti, o una parte di loro, ad utilizzare il riferimento all’iscrizione come marchio/attestato di qualità dei servizi offerti, anche se vengono comunque previste alcune garanzie per il consumatore (ad esempio, il codice di condotta e lo sportello per il consumatore)

  • Associazioni che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi

    Sono quelle associazioni che autorizzano i propri iscritti, o quanto meno una loro parte, ad utilizzare in tal modo il riferimento all’iscrizione: è evidente che questo comporta una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell’associazione stessa.

  • Forme aggregative

    Sono quelle associazioni, previste dall’art. 3 della legge, che riuniscono diverse associazioni professionali.

All’elenco sono collegate le singole schede riassuntive delle singole associazioni, firmate dai loro legali rappresentanti, che contengono i dati salienti degli elementi informativi previsti dalla legge, che sono resi conoscibili nel dettaglio attraverso i siti web delle singole associazioni, a cui si può accedere mediante appositi link alla scheda dell’associazione.

In questo modo si adempie alla funzione di trasparenza prevista dalla legge, fornendo al cliente dei servizi professionali, sia esso consumatore che impresa, uno strumento per orientare la propria scelta.

L’inserimento di un’ associazione di professionisti in questo elenco non costituisce in alcun modo un riconoscimento giuridico della professione da essi esercitata. Questo può avvenire solo a seguito di specifici provvedimenti legislativi riguardanti la professione stessa.

Il ruolo delle associazioni

La legge individua un particolare ruolo per le associazioni professionali (articolo 2). Ad esempio:

  • non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (es. possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale) nè scopo di lucro
  • hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza

Inoltre:

  • garantiscono trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione
  • promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo)
  • vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta

L’elenco delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative

La nuova norma (art.2, comma 7) prevede che sia pubblicato sul sito web del ministero dello Sviluppo economico un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dall’ articolo 2 e dagli articoli  4 e 5.

In questo modo le associazioni professionali si conformano alle finalità che la legge rimette alle associazioni, anche per consentire agli utenti e agli stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli organismi che, tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali.

Le associazioni possono anche autorizzare i propri iscritti ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi (a determinate condizioni); in tal caso devono possedere ulteriori requisiti, individuati dagli artt. 4 e 5 dalla legge.
Le associazioni di cui all’elenco, quindi, sono chiamate ad un’azione di attuazione delle finalità della legge e ad un particolare impegno nei confronti dei consumatori e dei professionisti.

Si sottolinea che l’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del ministero dello Sviluppo economico.